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Apprendistato

L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista nel corso del quale l’apprendista è impegnato:

  • nel compimento di un percorso formativo per l’acquisizione di una qualificazione professionale;
  • nello svolgimento delle attività lavorative.

La ratio del contratto di apprendistato è di permettere ad un giovane lavoratore il raggiungimento di una qualifica professionale attraverso un periodo di formazione direttamente sul posto di lavoro dove svolgere effettivamente mansioni pratiche.

Elemento caratterizzante del contratto di apprendistato è l’obbligo del datore di lavoro di fornire adeguata formazione all’apprendista che gli consenta realmente il raggiungimento della qualifica professionale in cambio della prestazione lavorativa.

Inoltre, al contratto di apprendistato sono connessi incentivi economici sia sotto il profilo della contribuzione, poiché la normativa prevede delle aliquote contributive ridotte, sia sotto il profilo della retribuzione, dal momento che l’apprendista può essere sottoinquadrato di due livelli inferiori rispetto a quello spettante.

Sono previste 3 tipologie di contratti di apprendistato:

  • Apprendistato per il diploma e la qualifica professionale destinato agli studenti con almeno 15 anni di età ed è utilizzabile anche per il conseguimento della qualifica o del diploma.
  • Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per il conseguimento di una qualifica mediante apprendimento tecnico-professionale e formazione sul lavoro destinato ai giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni di età (29 e 364 giorni). E’ prevista la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione della durata di 120 ore annue con obbligo di registrazione della formazione svolta nel libretto formativo del lavoratore.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca destinato a giovani di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni di età:

– per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi dottorati di ricerca;

– per una specializzazione tecnica superiore ai sensi dell’art. 69 della legge n. 144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;

– praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionale. Tale tipologia, allo stato attuale, non è attivabile poiché non è stato ancora pubblicato sulla G.U. il nuovo T.U. sull’apprendistato.

Di recente, infatti, è stata emanato un nuovo T.U. che novella e sostituisce la disciplina in materia, anche se non risulta entrato in vigore dal momento che non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità del T.U. sull’apprendistato si segnala:

  • conferma della natura a tempo indeterminato del contratto di apprendistato;
  • viene prevista la possibilità di finanziare percorsi formativi aziendali degli apprendisti attraverso i fondi paritetici interprofessionali;
  • le assenze involontarie per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto che superino i 30 giorni posticipano la scadenza dell’ apprendistato;
  • divieto di retribuzione a cottimo;
  • presenza di un tutore o referente aziendale;
  • registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita.

A seguito dell’emanazione del Jobs Act, tale tipologia contrattuale ha subito alcune modifiche. Tra queste si ricordano:

• L’obbligo per i datori di lavoro che hanno almeno 50 dipendenti di assumere apprendisti per una quota pari almeno al 20%.

• Per l’apprendistato professionalizzante, la reintroduzione dell’obbligo per il datore di lavoro di fornire all’apprendista sia la formazione professionalizzante che quella pubblica. Quindi, la Regione entro 45 giorni dalla comunicazione di stipula del contratto di apprendistato, deve inviare il piano formativo contenente le modalità di svolgimento della formazione trasversale, ossia, delle sedi e calendario delle attività.

• Per l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è previsto che la retribuzione dell’apprendista debba essere sempre sulla base del CCNL di riferimento oltreché tener conto sia delle ore di lavoro effettivamente lavorate che delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

• Sempre per l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale nelle Regioni e Province Autonome, è prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.

• L’introduzione in via sperimentale fino al 2016, del contratto di apprendistato studenti scuola superiore che si baserà su periodi di formazione in azienda che potranno essere svolti da studenti degli ultimi due anni della scuole secondarie di secondo grado, quindi di 4° e 5° anno scuola superiore, con possibilità di stipulare contratti di apprendistato di alta formazione anche in deroga ai limiti di età (ossia prima dei 18 anni), con particolare attenzione agli studenti degli istituti professionali.

Si ricorda, infine, che il disegno di legge di Stabilità 2016, approvata dal Governo, prevede per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dall’1° gennaio al 31 dicembre 2016, uno sgravio dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro per ventiquattro mesi.

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