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Arresto

Si tratta di una tipologia di pena detentiva prevista per le contravvenzioni che può estendersi da 5 giorni a 3 anni (art. 25 c.p.).

L’arresto però, può essere sostituito con la:

– semidetenzione, per pene fino ad 1 anno;

– libertà controllata, per pene fino a 6 mesi;

– pena pecuniaria, per pene fino a 3 mesi.

Quanto detto però, con esclusione di specifici reati previsti dal codice penale o da alcune leggi speciali di regola individuabili in quei reati per i quali è esclusa l’amnistia.

La sostituzione della pena però, non può applicarsi nei confronti di coloro che siano già stati condannati complessivamente a 2 anni di reclusione ed abbiano commesso il reato nei 5 anni dalla condanna precedente, ovvero siano stati condannati due volte per reati della stessa indole, o nel caso in cui una pena sostitutiva inflitta in precedenza sia stata convertita in pena detentiva o sia stato revocato il regime di semilibertà, o ancora, le persone arrestate si trovino già sottoposte alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

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