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Assegno di invalidità

L’assegno di invalidità è una prestazione economica erogata dall’INPS al lavoratore dipendente o autonomo affetto da un’infermità che comporti una riduzione permanente della capacità di lavoro inferiore ad un terzo. Può essere concesso anche in caso di continuazione dell’attività di lavoro.

Possono beneficiare dell’assegno di invalidità: i dipendenti, gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e gli iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Dopo essere stati sottoposti a visita della commissione medica Inps, sarà così possibile ottenere:

– l’assegno ordinario di invalidità, in presenza di una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (67%);
– la pensione di invalidità in presenza di una infortunistica che determini una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi tipo di lavoro (invalidità al 100%).

Il lavoratore per beneficiare dell’assegno di invalidità deve aver maturato un’anzianità contributiva di almeno cinque anni (almeno 260 contributi settimanali) dei quali almeno tre devono essere stati versati nel quinquennio precedente la domanda dell’assegno di invalidità.

L’importo dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo retributivo, per i lavoratori che possono vantare almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995; ovvero con il sistema misto che calcola una quota con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo quando il lavoratore alla data del 31/12/1995 non può far valere 18 anni di contributi; ovvero attraverso il sistema contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31/12/1995.

L’assegno di invalidità ha una durata massima di tre anni ed è rinnovabile su istanza del beneficiario. Diventa definitivo se sono accertate due conferme consecutive dello stato di infermità.

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