L’art.20 dello Statuto dei Lavoratori riconosce ai lavoratori il diritto di assemblea sindacale, sia durante che al di fuori l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annuali.
Nel rispetto di questo termine le ore fruite per esercitare il proprio diritto di assemblea sindacale sono retribuite.
L’assemblea sindacale, che può riguardare la generalità dei lavoratori o di gruppi di essi, è indetta, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva.
L’assemblea deve avere come ordine del giorno materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che hanno costituito la RSA.
Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea sindacale possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.