Consulente del lavoro dal 1981

Assenze lavoro domestico

Per le assenze del lavoratore domestico per un dato periodo di tempo, dal punto di vista normativo, si può far riferimento all’art. 21 del Ccnl degli addetti ai servizi domestici e familiari, il quale prevede che “le assenze dal lavoro devono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro”.

In sostanza, questo significa che il lavoratore che si assenta dal proprio lavoro domestico, deve avvisare prima possibile, anche telefonicamente, il proprio datore di lavoro. In tale comunicazione deve fornire un valido motivo di assenza. Ciò deve avvenire, possibilmente, entro l’orario previsto per l’inizio della propria prestazione lavorativa.

Nel caso in cui il motivo di impedimento sia legato ad una malattia, il lavoratore deve provvedere a procurarsi il certificato medico presso proprio medico curante. Tale certificato deve essere prodotto entro il giorno successivo alla prima assenza e presentato/fatto avere al datore entro i 2 giorni successivi all’emissione. Esso deve eventualmente riportare i giorni di assenza che sono previsti in totale, in ragione del proprio stato morboso o di malattia.

Nello specifico, secondo la disciplina normativa, per le assenze derivanti da malattia si applica l’art. 26 del CCNL e per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l’art. 27.

Si consideri che le assenze non giustificate entro il quinto giorno, senza la presenza di cause di forza maggiore, sono da considerarsi motivo di giusta causa di licenziamento.

A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall’art. 6, lett. e) del presente contratto.

Queste e altri disposizioni sono regolate dal CCNL di categoria del 13 febbraio 2007.

Il lavoro domestico è rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione e dall’erogazione di una retribuzione. Il lavoro domestico è inoltre soggetto all’obbligo assicurativo, in applicazione delle norme che sono previste dall’art. 26 DPR 1403/71 (specifico testo legislativo riguardante “l’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari”).

Si tenga presente che sono assicurabili come lavoratori domestici anche i lavoratori:

– già assicurati per un’altra attività sempre di lavoro domestico;

– che siano pensionati;

– che stanno svolgendo un periodo di prova;

– avviati da comuni o ASL per un servizio di assistenza domiciliare non infermieristica da persone anziane che sono indigenti e alle quali le amministrazioni danno mezzi materiali per poter fornire la retribuzione e gli oneri accessori (secondo la Circ. 23/03/90 nr. 74).

La normativa, inoltre, distingue il personale domestico in lavoratori che hanno mansioni impiegatizie (governanti, precettori, maggiordomi, ecc.) e prestatori d’opera manuale, siano essi specializzati o generici (giardinieri ,cuochi, domestiche “tutto fare”, ecc.).

Anche la classificazione in categorie e la specifica delle mansioni sono disciplinate dalla contrattazione di settore.

Leggi anche