Nell’eventualità riguardante la malattia del figlio, ad entrambi i genitori, è riconosciuto il diritto di assenza dal lavoro per periodi corrispondenti alla malattia stessa per il figlio con età non superiore a tre anni. La normativa prevede comunque particolari condizioni anche figli compresi tra i 4 e gli 8 anni.
In particolare, secondo l’art. 47 Dlgs 151/2001, che disciplina questo campo di intervento del diritto del lavoro, il padre o la madre, in alternativa, hanno diritto:
- nei primi 3 anni di vita del bambino, a congedi per malattia del figlio stesso, senza che ciò abbia limitazioni temporali, anche se la malattia non è in una fase acuta;
- dai 4 agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi in un anno, sempre per ciascun genitore, per un totale massimo, quindi, di 10 giorni che non sono fruibili in maniera contemporanea.
Per poter fruire dei succitati congedi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
In caso di assenza per malattia del figlio non si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo sulla malattia del lavoratore, per cui né l’INPS né la Direzione Provinciale del Lavoro sono tenuti ad effettuare controlli sullo stato di malattia del figlio per giustificare l’assenza del genitore.
Questo tipo di assenze non sono né retribuite dal datore di lavoro né indennizzate dall’INPS.
La giurisprudenza ha precisato che la nozione di malattia comprende non soltanto la fase acuta di alterazione patologica in atto ma anche quella della convalescenza in cui il bambino, dopo il superamento dei sintomi acuti, deve ancora recuperare le proprie normali condizioni psico-fisiche.
Lo stato della malattia del figlio deve essere documentato, con certificato medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato.
In ogni caso si precisa e si aggiunge che:
– non sono previste eventuali visite di controllo sul bambino;
– i congedi non sono da retribuirsi;
– si può chiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR);
I periodi di assenza per malattia del figlio di età compresa tra i 4 e gli 8 anni saranno coperti da contribuzione figurativa (Circ. n. 15/2001, punto 8).
A differenza del congedo parentale, il congedo per malattia del figlio non può essere fruito contestualmente da entrambi i genitori. E’ possibile, però, che uno di questi fruisca del congedo per malattia e l’altro, contemporaneamente, del congedo parentale.
Si aggiunge che la norma in oggetto è rimasta invariata e quindi non modificata dopo l’entrata in vigore della legge n. 80/2015 (che ha invece novellato il congedo parentale prevedendone la fruizione fino ai 12 anni del bambino).