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Assunzione lavoratori disoccupati

Negli ultimi anni e mesi si sono adottati una serie di provvedimenti tesi a favorire l’occupazione di soggetti più deboli o vittime della crisi. Lo scenario è molto vasto e non sempre è facile orientarsi.

In particolare si tratta di contributi economici e sgravi contributivi che vengono concessi ai datori di lavoro che stipulano determinate tipologie contrattuali o che assumono specifiche categorie di lavoratori: giovani, donne, disabili, soggetti svantaggiati e, appunto, disoccupati.

L’assunzione di lavoratori disoccupati rientra quindi nella categoria delle cosiddette assunzioni agevolate, in quanto permette all’azienda di beneficiare di sgravi contributivi.

Questo tipo di assunzione dà diritto alle aziende di beneficiare degli sgravi previsti al verificarsi di specifiche condizioni:

• disoccupazione del lavoratore da assumere da almeno 24 mesi
• cassa integrazione straordinaria del lavoratore da assumere da almeno 24 mesi
• assunzione a tempo indeterminato

Gli sgravi contributivi connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati si quantificano nella misura dell’indennità spettante al lavoratore e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

Le agevolazioni per le aziende che procedono con questo genere di assunzione sono erogate solo se:

• i datori di lavoro nei 12 mesi precedenti non abbiano proceduto a riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere;
• esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese.

Inoltre, il diritto all’incentivo è escluso anche con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati da impresa dello stesso o diverso settore di attività nei 6 mesi precedenti ovvero da un’azienda che, al momento del licenziamento, presenta un rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che assume, o risulta con quest’ultima in assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. L’inoccupabilità va quindi verificata anche prendendo in considerazione società controllate o collegate (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) o facenti capo, sia pure per interposta persona, al medesimo soggetto.

La legge di Stabilità 2016 ha previsto per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dall’1° gennaio al 31 dicembre 2016, uno sgravio dai contributi INPS a carico dei datori di lavoro per ventiquattro mesi.

Si tratta di uno sgravio che di 3.250 euro ripartiti su 12 mensilità. e restano dovuti, in capo al datore di lavoro i contributi dovuti a:
– INAIL;
– fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto: 0,20%;
– fondi di solidarietà: 0,50%.

L’esonero non spetta nel caso in cui il lavoratore abbia già intrattenuto rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (dall’1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015) col medesimo datore di lavoro o con società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

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