Le attività accessorie all’attività lavorativa sono quelle attività strettamente connesse e correlate all’attività principale.
Nell’ambito di un rapporto di lavoro deve ritenersi retribuibile tutto il complesso di attività che il lavoratore deve compiere per espressa volontà del datore di lavoro, per cui anche le attività accessorie all’attività lavorativa sono retribuibili.
E’ considerata attività accessoria il tempo di viaggio per raggiungere il posto di lavoro che è computabile come prestazione lavorativa, però, solo se prestato in dipendenza del rapporto di lavoro e sia funzionale allo stesso perché indispensabile alla prestazione principale (C. Cass. sent. n. 5775/03 – sent. n. 5701/04 – sent. n. 5496/06).
Lo stesso vale per l’ipotesi in cui il dipendente debba recarsi in un luogo cd di raduno contenente attrezzi e/o dove ci sono gli spogliatoi: rientra nell’orario di lavoro, per cui sono considerate attività accessorie all’attività lavorativa, solo se sia indispensabile e risponda a esigenze organizzative.
Un’altra tipica attività accessoria all’attività lavorativa è il cosiddetto tempo “tuta” per la vestizione e svestizione. Anche in questo caso si ritiene che il tempo tuta rientra nell’orario di lavoro quando il dipendente non ha la libertà di scegliere dove e quando indossare la divisa, per cui risulta un’attività diretta dal datore rispondente al suo potere direttivo.
Sono considerate attività accessorie all’attività lavorativa anche le pause giornaliere della durata non inferiore a dieci minuti consecutivi, che sono un diritto per il lavoratore e devono essere concesse quando l’orario giornaliero ecceda il limite delle sei ore.
Da un punto di vista della sicurezza e degli infortuni sul lavoro, per esempio, si tenga presente che, da un punto di vista normativo, il concetto di “occasione di lavoro” (art. 2 del D.P.R. 1124/1965) implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgersi dell’attività lavorativa in maniera diretta o indiretta (col limite del “rischio elettivo), perciò anche al rischio compreso in attività accessorie e/o strumentali per lo svolgimento dell’attività.