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Attrezzature da lavoro

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. n. 81/08) definisce ed individua in modo puntuale le attrezzature da lavorocome qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

La succitata definizione richiama esattamente quanto stabilito precedentemente dal d.lgs. 626/94. E’ una definizione che deve comunque essere intesa in senso dinamico e intertemporale.

Proprio in considerazione di ciò si stabilisce che il datore di lavoro debba sottoporre le suddette attrezzature da lavoro a verifiche periodiche atte a valutare l’effettivo stato di efficienza e, soprattutto, di sicurezza.

Il T.U. prevede che anche i lavoratori partecipino al piano sicurezza utilizzando correttamente le attrezzature da lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza. Questi ultimi, in particolare, non possono essere rimossi o modificati senza autorizzazione.

Per tale motivo la norma prevede che la formazione e soprattutto l’addestramento pratico dei lavoratori miri a far loro apprendere proprio l’uso corretto delle attrezzature da lavoro.

Rimanendo sempre aderenti alla descrizione del T.U., il “datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti” di sicurezza e conformità, esposti nello stesso testo. Le attrezzature devono essere “adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi” e devono essere utilizzate in maniera conforme alle disposizioni legislativeche a loro volta recepiscono le direttive comunitarie.

Il datore di lavoro dovrà quindi prendere in considerazione:
– le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro;
– i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
– i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature;
– i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature in uso.

Egli deve ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro, impedendo che queste possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adottando specifiche misure tecniche ed organizzative.

Le attrezzature di lavoro devono quindi essere:
– installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
– oggetto di idonea manutenzione per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e corredate, se necessario, di istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
– oggetto di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare;
– curate con un previsto registro di controllo delle attrezzature.

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