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Aumenti periodici di anzianità

Con i termini aumenti periodici di anzianità si indicano gli aumenti di retribuzione nei confronti di un lavoratore in relazione all’anzianità di servizio.

Sono infatti i contratti collettivi stessi, al loro interno, a premiare l’anzianità di servizio del dipendente con questi aumenti, comunemente chiamati anche scatti di anzianità. La ragione al fondamento di tale tipo di norma risiede in un concetto molto semplice: il lavoratore che trascorre più tempo lavorativo alle dipendenze della stessa azienda, ne conosce più a fondo procedure, attività, clienti ed è perciò più produttivo rispetto ad un neo-assunto.

Per questo motivo, in media ogni due o tre anni (dipende dal tipo di contratto) il dipendente ha diritto ad un aumento della retribuzione di riferimento. E’ questo ad essere chiamato, appunto, scatto di anzianità.

L’importo di tale aumento è sempre stabilito dal CCNL, così come il numero massimo di scatti che si possono ottenere. Questi sono inseriti, e quindi possono essere visti e controllati, all’interno della busta paga.

L’importo erogato a titolo di aumento periodico di anzianità concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale. Sempre lo stesso importo, concorre anche alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

L’imposta poi dovrà essere determinata in modo ordinario, applicando le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell’anno di erogazione.

Inoltre, tale importo, concorre alla determinazione della retribuzione utile al calcolo del TFR.

Gli scatti di anzianità sono quindi elementi della retribuzione che maturano, con un lasso temporale periodico, in funzione dell’anzianità di servizio nella stessa azienda. L’anzianità di servizio inizia a maturare con l’esecuzione del contratto di lavoro e termina con la cessazione del rapporto lavorativo.

Aggiungiamo inoltre che, in genere, gli importi variano in base alla qualifica alla quale appartiene il lavoratore. Essi possono essere stabiliti con un cifra fissa, oppure sulla con una percentuale calcolata su taluni elementi retributivi (variabile in base al contratto collettivo).

Alcuni contratti collettivi fanno dipendere gli scatti all’anzianità di servizio riferita al lavoro realmente prestato. Altre volte, invece, sono computabili, ai fini di tali aumenti, anche le assenze del dipendente dovute a malattie, aspettative, congedi e infortuni.

Sono da considerarsi nulli i contratti che fanno decorrere la maturazione degli aumenti periodici di anzianità al compimento di una certa età minima.

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