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Autocertificazione

Con il termine autocertificazione si vuole identificare un documento che ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La normativa che la disciplina è il DPR 445/2000, in particolare all’art. 46. Con l’autocertificazione viene data a tutti gli effetti la possibilità al cittadino di sostituire, a titolo definitivo, le certificazioni amministrative che appunto vengono rilasciate ad esempio dai comuni.

Possono redigere l’autocertificazione tutti i soggetti italiani, i soggetti comunitari e gli extracomunitari che hanno la residenza in Italia. Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

– data e luogo di nascita
– residenza
– cittadinanza
– godimento di diritti civili e politici
– stato celibe, coniugato, vedovo o stato libero
– stato occupazionale
– stato di famiglia
– iscrizione ad albi professionali
– ed altri casi dettati dalla normativa

E’ importantissimo ricordare che in molti casi la responsabilità penale accompagna l’autocertificazione. Ciò vuol dire che vi sono sanzioni penali nel caso in cui, ovviamente, vengano effettuate dichiarazioni false. Ovviamente la responsabilità dipende dalla gravità della violazione. In altri casi vi possono essere sanzioni amministrative.

L’autocertificazione avviene all’interno di determinati moduli (molto spesso scaricabili direttamente da siti internet) e vanno debitamente firmati dal soggetto dichiarante. L’autocertificazione ha la stessa validità dell’atto che sostituisce.

Questo strumento di semplificazione è in vigore dal 1° gennaio 2012 e riguarda le Pubbliche Amministrazioni, a cominciare da enti locali, scuole, università, prefetture, ma anche Inps, Inail, Camere di Commercio, motorizzazione civile, Asl, ecc. Inoltre l’autocertificazione ha coinvolto e coinvolge anche società che gestiscono pubblici servizi, come ad esempio le aziende municipalizzate e anche Poste, Enel, ACI, Rai, Ferrovie dello Stato, Telecom, Aziende del Gas, Società Autostrade, ecc.

Sono questi soggetti a non poter più richiedere ai cittadini certificati anagrafici e di stato civile. Bensì hanno l’obbligo di accettare, appunto, le autocertificazioni.

Tuttavia, le amministrazioni pubbliche, successivamente a ciò, riservano per loro la possibilità di controllo e verificanel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto dell’autocertificazione.

Sono pochi i casi rimasti nei quali, nei rapporti con la P.A., devono essere esibiti certificati cosiddetti tradizionali (per fare alcuni esempi fra i più diffusi: pratiche per il matrimonio, rapporti con l’autorità giudiziaria e atti che devono essere trasmessi all’estero).

Si aggiunga che l’autocertificazione può essere presentata anche ai privati (giusto per esempio banche, assicurazioni o notai) se questi dovessero decidere di accettarla. Difatti, per i privati accettare l’autocertificazione non rappresenta un obbligo, ma bensì una facoltà, a differenza di quanto accade invece con le amministrazioni pubbliche.

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