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Automaticità delle prestazioni previdenziali

Un importantissimo principio esistente nella nostra legislazione sociale è quello rappresentato dall’automaticità delle prestazioni previdenziali.

Con l’applicazione di tale principio, infatti, si garantisce il diritto alle prestazioni previdenziali anche quando il datore di lavoro ha omesso il versamento dei contributi, a meno che i contributi dovuti non siano prescritti. In quest’ultimo caso, invece, il codice civile stabilisce che comunque l’imprenditore è responsabile del danno procurato al lavoratore.

E’ tuttavia possibile, per il lavoratore, riscattare gli anni di prestazione di attività lavorativa per i quali il datore di lavoronon ha versato i contributi e sempre che sia già intervenuta la prescrizione.

Questo principio è stato specificato dall’art. 27 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successivamente modificato dall’art. 40 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

E’ buona norma tenere conservati i documenti con i quali accertare la sussistenza di un dato rapporto lavorativo. Le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche quando il datore non ha versato i contributi all’ente previdenziale competente. La condizione alla base di ciò sta comunque proprio nel fatto, da parte del prestatore di lavoro, di possedere documenti o prove certe che attestino l’avvenuta esistenza del rapporto di lavoro.

Inoltre, il requisito di contribuzione definito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si può intendere verificato anche nel momento in cui i contributi non siano effettivamente versati, proprio in base all’automaticità delle prestazioni previdenziali, ma risultino dovuti entro i limiti, però, della prescrizione decennale.

Secondo la normativa, infine, “i periodi non coperti da contribuzione sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.

In sostanza, l’unica condizione fondamentale perché possa trovare giustificata applicazione il principio di automatismo della prestazione è che i contributi siano ancora da versare all’ente previdenziale. Come detto, non devono quindi essere prescritti. Detta in maniera diversa, le prestazioni previdenziali toccano al lavoratore anche quando i contributi dovuti, appunto, non siano stati realmente versati allo stato dei fatti.

E’ una garanzia di grande importanza per il lavoratore assicurato, che non fa ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti da parte del datore, in relazione ai suoi obblighi contributivi. E’ quindi la conseguenza logica dello scopo ultimo di protezione e salvaguardia sociale relativa ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Questo tipo di garanzia è stata ulteriormente cementata dal legislatore (seguendo una direttiva comunitaria) con l’estensione agli obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, che pesano su un datore di lavoro nel momento in cui è coinvolto in procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria.

Infine, questo principio sussiste non solo con riferimento al perfezionamento del requisito minimo di contribuzione(necessario per il conseguimento del diritto alle prestazioni), ma per l’incremento delle prestazioni attribuite o da attribuire.

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