L’autorizzazione Inps per assegni familiari è un documento che viene rilasciato dall’Ente pubblico in determinati casi stabiliti dalla legge ove si configurino situazioni parentali particolari (es: genitori divorziati con figli a carico).
Nei casi stabiliti dalla legge solo con tale documento possono essere erogati gli assegni; nel caso in cui questi venissero erogati in assenza di autorizzazione, andranno recuperati sul dipendente che li ha percepiti indebitamente nel corso del periodo erogato.
I casi per cui è richiesta l’autorizzazione sono i seguenti:
– figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
– figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
– figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
– fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
– nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
– familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1871 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
– familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
– minori in accasamento eterofamiliare;
– familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
– figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.