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Azioni positive

La finalità delle azioni positive è essenzialmente quella di favorire l’occupazione femminile e di realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l’attuazione di pari opportunitàfra i sessi.

Se si fa riferimento allo spettro normativo nazionale, incardinato sul fondamentale principio di uguaglianzaconsacrato nella Costituzione, si evince che il tenore delle disposizioni è volto a tutelare le donne non solo da fattispecie concrete, quanto piuttosto dalla “discriminazione”.

Dagli anni Sessanta, infatti, sono state emanate norme volte a porre in essere cosiddette azioni positive al fine di affermare parità di trattamento economico, parità salariale nei settori dell’industria e dell’agricoltura, parità nell’accesso ai pubblici uffici, ovviamente parità rispetto agli uomini.

Le azioni positive possono intervenite nel momento dell’accesso al lavoro, della formazione professionale, della progressione di carriera, dell’inserimento in particolari settori tecnologicamente avanzati, cercando di favorire un giusto equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.

Questo particolare tipo di azioni effettua il suo ingresso nella normativa italiana con l’approvazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” ora ripresa dal Codice delle Pari Opportunità emanato nel 2006 che ne riprende sostanzialmente obiettivi e modalità di attuazione.

Le Consigliere di Parità hanno competenze specifiche per la promozione di progetti di azioni positive che possono essere suddivise in tre ambiti:

  • azioni Positive per le Aziende
  • azioni Positive per le Pubbliche Amministrazioni
  • azioni Positive per l’imprenditoria femminile

Rientrava nelle cd. azioni positive anche una specifica tipologia contrattuale: contratto di inserimento per donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in area geografica ad alta disoccupazione femminile in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito DM, sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. Tale tipologia contrattuale è stata formalmente eliminata ad opera della Legge Fornero (L. 92/2012) che ha abrogato l’intera categoria dei contratti di inserimento.

L’ordinamento europeo è da sempre stato attento a questa materia stimolando gli Stati Membri nell’attuazione di azioni positive, non solo attraverso numerosi interventi normativi ma anche mettendo a disposizioni fondi comunitari per la realizzazione di progetti concreti.

Nel settore privato l’adozione di azioni positive è affidata sostanzialmente alla libera determinazione dei soggetti individuati dal legislatore. Tra questi (ex art. 43 del Codice delle pari opportunità), oltre al Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità ed ai consiglieri di parità, fra i si segnalano anche datori di lavoro, centri di formazione professionale, organizzazioni sindacali etc.

Rimandiamo allo specifico approfondimento per chi volesse conoscere ulteriori dettagli sulle azioni positive.

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