Questa figura rientra tra le categorie del rapporto di lavoro domestico, ovvero quel rapporto di lavoro che viene svolto esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro.
Nello specifico, la figura del cosiddetto badante è attribuita a quei lavoratori che assistono persone che non sono in condizioni di piena autosufficienza, o che comunque hanno bisogno di assistenza in ragione di condizioni di salute o di età.
In vero, in passato vi era sono una previsione riconducibile ad una categoria del CCNL del Lavoro Domestico, mentre con la Finanziaria del 2005, Legge n. 311 del 2004, è stata introdotta per la prima volta la definizione del termine “badante”, affermando che altri non è che il lavoratore addetto all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Alla luce di quanto finora detto, il badante si differenzia dalla colf tradizionale poiché quest’ultima ha come obiettivo prioritario dell’intervento la casa e come corollario a ciò la cura dei suoi abitanti; invece, nella figura del badante le priorità si rovesciano.
Questo tipo di lavoratore, in quanto lavoratore domestico, è assoggettato ad una disciplina speciale sia per quel che riguarda il rapporto di lavoro, sia in relazione al regime di sicurezza sociale.
Infatti, il rapporto di lavoro dei dipendenti domestici è regolato dalle norme di fonte legislativa (tra cui artt. 2240-2246 c.c. e L. 339 del 1958) e da quanto contenuto nel CCNL del Lavoro Domestico.
Così come previsto per il lavoro domestico, l’assunzione del badante deve essere comunicata all’INPS entro le 24 ore del giorno precedente a quello di istaurazione del rapporto di lavoro e deve essere effettuata attraverso il modello COLD-ASS che ha efficacia anche nei confronti de Servizi competenti del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’UTG della Prefettura.
I cittadini stranieri provenienti da Paesi Comunitari sono assunti come badanti secondo le procedure ordinarie stabilite dalla normativa italiana.
Invece, per l’assunzione di badanti provenienti da Paesi extracomunitari è utile fare una distinzione.
Nel caso in cui il lavoratore fosse già presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, l’assunzione del badante avviene con le medesime modalità ordinarie in vigore per i lavoratori italiani, con in più l’obbligo di invio allo Sportello Unico dell’Immigrazione del contratto di soggiorno nei casi previsti dalla legge.
Per il lavoratore badante residente all’estero, il rapporto di lavoro si costituisce seguendo una determinata procedura finalizzata ad ottenere il nulla osta al lavoro che consente l’ingresso in Italia dello straniero e la concessione del permesso di soggiorno, il c.d. Decreto Flussi.