Il codice civile (articolo 2095) prevede una suddivisione gerarchica dei lavoratori subordinati in quattro categorie:
- dirigenti
- quadri
- impiegati
- operai
Dirigenti
I dirigenti rappresentano una categoria di lavoratori subordinati il cui rapporto è regolato quasi esclusivamente da normative speciali e dalla contrattazione collettiva dei diversi settori di appartenenza.
I dirigenti sono lavoratori subordinati che, nell’ambito dell’impresa, svolgono funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell’imprenditore, nonché da poteri di coordinamento e controllo dell’intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell’impresa.
Quadri
I quadri hanno avuto riconoscimento formale soltanto con la legge n.190 del 1985. Si tratta di lavoratori che dipendono direttamente dall’imprenditore o dai dirigenti, che svolgono attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa
L’appartenenza a tale categoria è subordinata alla sussistenza di requisiti fissati dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale.
La giurisprudenza ha, inoltre, individuato alcuni caratteri distintivi della categoria dei quadri tra cui:
- autonoma responsabilità gestionale delle funzioni attribuite
- responsabilità di budget
- dipendenza diretta dai dirigenti
- originalità e creatività dei contributi
- svolgimento di funzioni, con carattere continuativo, di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi d’impresa
Impiegati
In via generale si tratta di lavoratori che svolgono attività professionale con funzioni di collaborazione, ad eccezione delle prestazioni di semplice manodopera. All’interno della categoria vengono individuate le figure degli impiegati di:
- concetto, preposti formalmente o di fatto ad un ramo o servizio dell’attività svolta dall’imprenditore, con poteri di circoscritta supremazia gerarchica nei confronti di altri dipendenti e di collaborazione con il titolare dell’impresa (oppure con il dirigente o con l’impiegato avente funzioni direttive), del quale attuano le disposizioni con libertà di apprezzamento e facoltà di iniziativa;
- ordine, che prestano la propria attività come mera attuazione della volontà dell’imprenditore o del dirigente, senza alcuna autonomia o con una facoltà di iniziativa limitata alle modalità di esecuzione delle operazioni loro affidate dai superiori.
Operai
La caratteristica distintiva dell’operaio è la collaborazione con l’imprenditore che prevede compiti, generalmente di tipo manuale, attinenti al solo processo produttivo.
All’interno della categoria si distinguono inoltre:
- operai comuni
- operai qualificati
- operai specializzati
Alcuni contratti collettivi hanno inoltre previsto figure di operaio cui sono affidate mansioni di particolare responsabilità, normalmente di controllo e conduzione di un gruppo di lavoratori (cosiddetti “intermedi”: ad es. capo cantiere, capo officina, capo reparto).