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Cedolino paga

Il cedolino paga è il prospetto che definisce l’entità dello stipendio del lavoratore.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare a ciascun dipendente, all’atto della corresponsione della retribuzione, il cedolino paga ove deve essere indicati i dati anagrafici del dipendente, la qualifica professionale, il periodo di paga cui si riferisce, l’assegno per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione, nonché le singole trattenute.

Inoltre, nella busta paga deve essere necessariamente presente la firma, sigla o timbro del datore di lavoro.

Le singole annotazioni sul prospetto paga devono corrispondere esattamente a quanto riportato sul libro unico del lavoro.

Nel cedolino paga, così come stabilito dal Garante delle privacy con lettera n. 118 del 10 marzo 2002, il datore di lavoro deve utilizzare voci di trattenuta alternative a quelle che potrebbero ledere la protezione dei dati personali, come ad esempio il pignoramento presso terzi.

In caso di mancata o ritirata consegna al lavoratore del cedolino paga, di omissione o di inesattezza delle registrazioni in esso contenute, è applicata al datore di lavoro una sanzione amministrativa.

Il datore di lavoro che non intende effettuare l’elaborazione del cedolino paga all’interno della propria azienda può affidare tale operazione a centri di elaborazione dati assistiti da professionisti abilitati.

La legge non ha previsto un particolare modello di busta paga  al fine di permettere ai datori di lavoro di utilizzare prospetti conformi ai propri sistemi amministrativo contabili.

Il cedolino paga può essere inviato al lavoratore anche tramite posta elettronica, restando sempre in capo al datore di lavoro l’onere della prova della consegna dello stesso.

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