Al fine di giustificare l’assenza per malattia, il datore di lavoro deve ricevere il certificato di malattia che attesti l’evento morboso.
Fino a pochi mesi fa era obbligo del lavoratore far pervenire al proprio datore, entro due giorni, copia cartacea del certificato rilasciato dal medico.
Attraverso il D.M. 26 febbraio 2010, è stato introdotto, anche per il settore privato, il sistema di trasmissione dei certificati di malattia solo per via telematica entrato definitivamente in vigore dal 13 settembre 2011.
I medici del SSN, i medici convenzionati SSN, le strutture sanitarie pubbliche (se tenute), dovranno inviare il certificato di malattia esclusivamente on-line, attraverso un apposito sistema telematico (S.A.C.), direttamente all’INPS che a sua volta provvederà a renderli immediatamente visionabili dai datori di lavoro.
Contenuti
Il certificato di malattia deve obbligatoriamente contenere:
- data inizio malattia (ovvero di continuazione o ricaduta)
- data rilascio certificato
- data presunta fine malattia
- codice fiscale del lavoratore
- residenza o domicilio
- domicilio di reperibilità durante la malattia
- codice diagnosi
Consultazione
I datori di lavoro per poter disporre dei vari certificati di malattia hanno due alternative:
- richiedere all’Istituto, tramite modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso, dei codici PIN collegati ai singoli dipendenti attraverso cui accedere alla pagina personale e visionare gli attestati di malattia;
- comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dove richiedere l’inoltro dei certificati in questione.
Adempimenti del lavoratore
Con questo sistema, dunque, il lavoratore non è più obbligato a consegnare l’attestazione di malattia, fatta eccezione per:
- certificati emessi da strutture di pronto soccorso
- ricoveri ospedalieri
- certificati emessi da medici non convenzionati SSN
Il lavoratore assente per malattia è comuqnue tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente dal medico, rispettando gli stessi termini revisti dal CCNL per l’inoltro della certificazione cartacea, anche tramite e-mail e sms, nel rispetto degli accordi aziendali. Inoltre, può consultare i certificati attraverso il sito dell’INPS inserendo il codice fiscale unitamente al numero di protocollo identificativo del documento.
I giorni di malattia non coperti da certificazioni non sono indennizzabili.