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Certificato di malattia

Al fine di giustificare l’assenza per malattia, il datore di lavoro deve ricevere il certificato di malattia che attesti l’evento morboso.

Fino a pochi mesi fa era obbligo del lavoratore far pervenire al proprio datore, entro due giorni, copia cartacea del certificato rilasciato dal medico.

Attraverso il D.M. 26 febbraio 2010, è stato introdotto, anche per il settore privato, il sistema di trasmissione dei certificati di malattia solo per via telematica  entrato definitivamente in vigore dal 13 settembre 2011.

I medici del SSN, i medici convenzionati SSN, le strutture sanitarie pubbliche (se tenute), dovranno inviare il certificato di malattia esclusivamente on-line, attraverso un apposito sistema telematico (S.A.C.), direttamente all’INPS che a sua volta provvederà a renderli immediatamente visionabili dai datori di lavoro.

Contenuti

Il certificato di malattia deve obbligatoriamente contenere:

  • data inizio malattia (ovvero di continuazione o ricaduta)
  • data rilascio certificato
  • data presunta fine malattia
  • codice fiscale del lavoratore
  • residenza o domicilio
  • domicilio di reperibilità durante la malattia
  • codice diagnosi

Consultazione

I datori di lavoro per poter disporre dei vari certificati di malattia hanno due alternative:

  • richiedere all’Istituto, tramite modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso, dei codici PIN collegati ai singoli dipendenti attraverso cui accedere alla pagina personale e visionare gli attestati di malattia;
  • comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dove richiedere l’inoltro dei certificati in questione.

Adempimenti del lavoratore

Con questo sistema, dunque, il lavoratore non è più obbligato a consegnare l’attestazione di malattia, fatta eccezione per:

  • certificati emessi da strutture di pronto soccorso
  • ricoveri ospedalieri
  • certificati emessi da medici non convenzionati SSN

Il lavoratore assente per malattia è comuqnue tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente dal medico, rispettando gli stessi termini revisti dal CCNL per l’inoltro della certificazione cartacea, anche tramite e-mail e sms, nel rispetto degli accordi aziendali. Inoltre, può consultare i certificati attraverso il sito dell’INPS inserendo il codice fiscale unitamente al numero di protocollo identificativo del documento.

I giorni di malattia non coperti da certificazioni non sono indennizzabili.

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