Alle parti contrattuali si riconosce la possibilità di ottenere la certificazione dei contratti di lavoro al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro.
La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente ad un’istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza.
Il D.lgs. n. 276/2003 ha riconosciuto alle parti la possibilità di ottenere la certificazione dei contratti di lavoro al fine precipuo di evitare il contenzioso in materia di qualificazione della fattispecie contrattuale.
L’iter ha inizio a istanza comune delle parti del contratto di lavoro e si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della stessa ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione espressamente richiesta ad integrazione dalla commissione competente.
Sulla base degli atti presentati la commissione verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si renda necessario, propone eventuali modifiche ed integrazioni.
Sono deputate alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
- gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento;
- le Direzioni provinciali del lavoro e le province;
- le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrare in apposito albo, esclusivamente nell’ambito di rapporti di consulenza e collaborazione attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;
- Consigli provinciali dei consulenti del lavoro
Le Commissioni sono competenti a certificare:
- contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- clausole compromissorie
- contratti di appalto (anche ai fini della distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto);
- rinunce e transazioni;
- regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o da attuare con i soci lavoratori.
Completato l’esame della documentazione prodotta ed espletata la puntuale audizione delle parti, viene redatto l’atto di certificazione.
Il predetto atto ha natura di provvedimento amministrativo, deve essere motivato e contenere l’indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché dell’autorità giudiziaria cui è possibile ricorrere.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 le Commissioni di certificazione (ivi comprese le Commissioni istituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro), hanno maggiori competenze.
E’ possibile siglare i cd. patti di demansionamento, ovvero accordi individuali per modificare mansioni, categoria, livello e relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
E’ prevista, sempre dinnanzi alle Commissioni, la possibilità di modificare l’orario di lavoro stabilito nell’accordo individuale col lavoratore in regime di part-time. Queste possono essere pattuite per iscritto presso le Commissione di certificazione.
Ancora, le parti possono richiedere alle Commissioni di certificare la genuinità dei rapporti di collaborazione a progetto (e, quindi, la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente, oltre al carattere non personale e non continuativo delle prestazioni.
Infine, nell’ambito della “stabilizazzione” dei soggetti già parti di contratti di co.co.co, anche a progetto e di soggetti titolari di partita Iva con cui i datori abbiano già intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, ai fini dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, è prevista la stipula di accordi solo con atti di conciliazione o di certificazione.