La competenza in merito al rilascio dei certificati medici per maternità è attribuita ai medici del SSN.
Qualora i certificati di maternità promanino da medici differenti, il datore di lavoro o l’istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
Per tutta la documentazione necessaria ai sensi del T.U. sulla maternità si prescrive l’esenzione da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
Al datore di lavoro si prescrive l’obbligo di rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati medici per maternità e di ogni altra documentazione dalla stessa prodotta.