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Collaborazioni a progetto

L’articolo 61 del Decreto Legislativo n. 276/2003 sancisce che le collaborazioni a progetto, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa“.

Pertanto, la caratteristica essenziale e peculiare di questo tipo di collaborazione è la riconducibilità ad un progetto, programma o fase di esso, essendo in alcun modo possibile stipulare contratti a tempo indeterminato.

Nelle collaborazioni a progetto, i suddetti elementi devono essere caratterizzati dalla specificità e spetta comunque sempre al committente l’individuazione del progetto oggetto del contratto.

Il collaboratore deve coordinarsi con l’organizzazione del committente sia relativamente ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o programma di lavoro, ferma restando l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un’attività esulante dal progetto o dal programma di lavoro stabilito nel contratto.

In linea di principio, si tratta di un contratto a forma libera. In vero, a norma dell’articolo 62 del D.Lgs. 276/2003 il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta solo ai fini della prova.

Inoltre, il contratto delle collaborazioni a progetto, stipulato in forma scritta, deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

  • indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
  • indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuato nel suo caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
  • il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
  • le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
  • le aventuali misure, ulteriori rispetto agli obblighi di legge, per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
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