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Collocamento ordinario

Il collocamento ordinario è l‘insieme delle disposizioni e delle funzioni che regolano e presiedono alla gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le recenti riforme, ai fini della regolazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro (D.Lgs. 297/2002), hanno modificato le modalità e i requisiti per l’iscrizione al Centro per l’impiego.

In forza delle innovazioni legislative introdotte dal D. Lgs. 297/2002 sono stati dunque soppressi sia il libretto di lavoro, sia le liste di collocamento ordinarie e speciali, salvo quelle previste per:

  • il personale artistico
  • le liste di mobilità
  • gli elenchi e graduatorie per le persone con disabilità (art. 8, L. 68/99)

Il decreto prevede inoltre che lo stato di disoccupazione sia comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il Centro per l’Impiego competente, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Per iscriversi al collocamento ordinario occorre:

  • aver compiuto 16 anni (è necessario aver assolto l’obbligo scolastico);
  • essere domiciliati nello stesso ambito territoriale in cui si trova il Centro per l’Impiego competente.

In vero, con l’entrata in vigore del Decreto Legge 34 del 20 marzo 2014, l’iscrizione presso il Centro Impiego non è più legata al domicilio, ma è possibile dare la propria disponibilità al lavoro in un qualsiasi CPI presente sul territorio nazionale.

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