Nel 1997, il Governo ha dichiarato illegittimo il monopolio pubblico del collocamento stabilendo, nel contempo, che l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro possa essere svolta anche da società private appositamente autorizzate, prevedendo il collocamento privato.
Quindi, le attività di ricerca di personale possono essere realizzate non solo dai Centri per l’Impiego, ma anche da soggetti privati e cioè dalle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e iscritte in un apposito Albo.
Per “collocamento privato” si intende quindi la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, che si può riassumere nelle attività di:
- raccolta di curricula dei potenziali lavoratori
- gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro
- orientamento professionale dei lavoratori
- preselezione del personale su incarico dell’azienda
- attività formative finalizzate all’inserimento