Il comporto per malattia, nell’ambito del diritto del lavoro, presuppone il tempo massimo di conservazione del posto di lavoro per il verificarsi di un evento tutelato, scaduto il quale il datore di lavoro è libero di recedere dal rapporto di lavoro.
Sul punto, infatti, l’art. 2118 del c.c., stabilisce che il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto decorso il periodo di comporto per malattia stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.
La puntuale determinazione del comporto per malattia è demandata alla contrattazione collettiva.
Il comporto per malattia può essere di 2 tipi:
- secco: indica il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro con riferimento ad un’unica ed ininterrotta malattia, senza tener conto di quelle effettuate in precedenza;
- per sommatoria: indica il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro all’interno di un periodo più ampio di valutazione, tenendo conto di tutte le malattie effettuate in detto periodo.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il superamento dei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro costituisca autonomo e legittimo motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.