I datori di lavoro che intendono cessare un rapporto di lavoro in essere sono soggetti ad una serie di adempimenti comunicativi tra cui la comunicazione di cessazione al Centro Impiego territorialmente competente.
La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data dell’evento. Qualora l’ultimo giorno utile all’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sia festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo.
La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro è utile ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione anche nei confronti di Prefetture, DRL, DPL, INPS, INAIL e degli altri enti e istituti previdenziali interessati.
Detta comunicazione deve essere effettuata in via telematica al Centro Impiego territorialmente competente per mezzo del modello Unificato LAV.
La comunicazione di cessazione deve indicare:
- dati anagrafici del lavoratore
- data di assunzione
- data di cessazione qualora il rapporto sia a tempo determinato
- tipologia contrattuale
- qualifica professionale
- trattamento normativo ed economico applicato
La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, appartenenti a qualsiasi settore produttivo che intendano cessare un rapporto di:
- lavoro subordinato a tempo indeterminato
- lavoro subordinato a tempo determinato prima della scadenza, per qualsiasi causa
- autonomo in forma coordinata e continuativa. Sono riconducibili a tale categoria il contratto di lavoro a progetto (se cessato o se il progetto si è realizzato prima della scadenza inizialmente pattuita), il contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, la prestazione sportiva se svolta in forma coordinata e continuativa;
- socio lavoratore di cooperativa (solo qualora l’ulteriore rapporto di lavoro stipulato tra la cooperativa ed i propri soci sia di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa)
- associazione in partecipazione con apporto di lavoro
- tirocini di formazione e di orientamento (o stage)
- borse lavoro
- lavori socialmente utili
- borse post dottorato di ricerca
- lavoratori autonomi dello spettacolo
E’ bene precisare che la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro non deve essere effettuata qualora il contratto a tempo determinato cessi naturalmente alla data prevista in sede di comunicazione di assunzione.
La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro va effettuata anche in caso di risoluzione posticipata del rapporto a termine qualora si prolunghi per prosecuzione di fatto ma si concluda entro i successivi 10 o 20 giorni a seconda che il contratto a termine abbia avuto durata inferiore o superiore a 6 mesi
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro domestico invece, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro deve essere presentata in via telematica all’ INPS entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
I datori di lavoro possono assolvere all’adempimento direttamente oppure avvalendosi dei soggetti abilitati a trasmettere le comunicazioni in nome e per conto degli stessi datori di lavoro come:
- Consulenti del Lavoro
- altri professionisti abilitati (Avvocati e Procuratori Legali, Dottori e Ragionieri commercialisti, Periti commerciali, previa comunicazione alla Direzione del Lavoro)
- Associazioni di categoria
- Agenzie per il lavoro autorizzate a svolgere l’attività di intermediazione nei rapporti di lavoro
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro:
- le attività di lavoro autonomo, non riconducibili alla nozione di collaborazione coordinata e continuativa, svolte da titolari d’impresa, soci di società, liberi professionisti, imprenditori agricoli, coltivatori diretti e collaboratori familiari
- le attività rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale rese dai professionisti iscritti agli albi
- le prestazioni di lavoro accessorio
- le prestazioni svolte nell’ambito del c.d. volontariato
- le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro come attività agricole e collaborazioni occasionali svolte in favore di artigiani gratuitamente da parenti e affini fino al terzo grado
- i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti,
- i periodi di pratica professionale regolarmente comunicati ai rispettivi Ordini.
Si precisa, infine che il datore di lavoro oltre a inviare il modello «Unificato Lav» è tenuto a provvedere a compilare e a inviare un’ulteriore comunicazione integrativa.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del D.lgs. 23/205 (cd. decreto Tutele crescenti), è prevista un’offerta di conciliazione che il datore di lavoro può attivare, proponendo al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, (60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento), in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., (Giudice lavoro, Commissione Provinciale di Conciliazione ed in sede sindacale) ed all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Commissioni di certificazione).
Con riferimento a tale offerta di conciliazione il datore sarà quindi tenuto, ai sensi del successivo comma 3, ad effettuare un’ulteriore comunicazione, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione e’ assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis.