In seguito all’emanazione delle nuove linee guida in materia di tirocini, vengono identificati quelli che sono gli stage per i quali è necessario effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego:
– tirocini formativi e di orientamento al lavoro
– tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro
– tirocini d orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
In pratica, la comunicazione obbligatoria è necessaria per le tipologie di stage che appartengono alla più grande categoria dei tirocini extracurriculari.
Per i tirocini curriculari invece, cioè quelli che sono compresi all’interno di un piano di studi (durante scuola, università), non è necessario effettuare tale comunicazione.
La normativa stabilisce uno stipendio minimo per le attività svolte dagli stagisti, che non può più essere svolto a titolo gratuito; il numero massimo di tirocinanti presenti in azienda; sanzioni amministrative per le aziende e imprese che si avvalgono di tirocinanti senza compenso.