Si intende il comportamento posto in essere dal datore di lavoro con l’obiettivo di impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché il diritto di sciopero.
Per condotta antisindacale del datore di lavoro viene stabilito che il giudice del luogo dove è posto in essere il denunziato comportamento, su ricorso degli organismi locali delle Associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, nei due giorni successivi, qualora ritenga sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Il datore di lavoro che non ottemperi alla predetta decisione è punito, se il fatto non costituisce un reato più grave, con l’arresto o con l’ammenda.
La disciplina in materia di condotta antisindacale trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratoriindipendentemente dalle dimensioni dell’organico e dalla natura imprenditoriale o meno dell’attività.