Il congedo matrimoniale è un periodo retribuito di astensione dal lavoro, riconosciuto al lavoratore in occasione del proprio matrimonio.
Il congedo matrimoniale (impropriamente identificato nelle “ferie matrimoniali”) spetta ai lavoratori il cui rapporto di lavoro dura da almeno una settimana e non può essere goduto nel periodo delle ferie o in quello di preavviso di licenziamento, né dal lavoratore ancora in periodo di prova.
La relativa richiesta deve essere effettuata con un preavviso di almeno 6 giorni prima del suo inizio.
Ne possono godere tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, nella misura massima di 15 giorni solari consecutivi (non frazionabili) con decorrenza della normale retribuzione.
La regolamentazione del congedo di maternità è demandata alla contrattazione collettiva.
Sul punto si precisa che, in base ad un accordo interconfederale, per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiani e cooperative, la durata del congedo matrimoniale è fissata a massimo 8 giorni consecutivi (a differenza dei 15 concessi agli impiegati).
Tale disparità è solitamente compensata dai contratti collettivi che tendono ad uniformare il periodo di congedo elevandolo, anche per gli operai, a 15 giorni consecutivi di calendario.
Se per motivi organizzativi o legati alla produzione aziendale non sia possibile fruirne in occasione del matrimonio, tale periodo deve essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi al matrimonio.
Nel caso in cui il lavoratore sia occupato contemporaneamente presso più datori di lavoro, il congedo è dato da tutti i datori di lavoro nel periodo relativo.
Se un lavoratore è disoccupato al momento del matrimonio, ha diritto ugualmente alla corresponsione dell’assegno dall’INPS, a condizione che abbia prestato almeno 15 giorni di lavoro nei novanta giorni precedenti la data del matrimonio.
Durante un periodo di CIGS o CIG, il lavoratore ha diritto al congedo matrimoniale retribuito, il cui trattamento economico, essendo più favorevole per il lavoratore, prevale sulla Cassa integrazione guadagni che, durante tale periodo, si sospende.