Nel mese di dicembre di ogni anno, o al massimo entro due mesi dalla fine dell’anno, il sostituto d’imposta deve provvedere ad effettuare il conguaglio delle imposte trattenute al dipendente nel corso dell’anno. Tale operazione dovrà essere anticipata, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, nel mese in cui avviene la cessazione del rapporto stesso.
Il conguaglio fiscale di fine anno serve a rendere definitive le ritenute di acconto operate dal sostituto d’imposta nei vari periodi di paga sui redditi di lavoro dipendente.
Il conguaglio consiste in una rielaborazione – effettuata dal datore di lavoro sostituto d’imposta – tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni spettanti (per lavoro dipendente, per carichi familiari, ecc.).
Devono essere considerati percepiti nel periodo d’imposta gli emolumenti corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Ai fini del conguaglio fiscale di fine anno dunque, le competenze del mese di dicembre corrisposte tra il 1° e il 12 gennaio si considerano corrisposte nel mese di dicembre (cd. principio di cassa allargato).
Il versamento delle ritenute può invece essere effettuato entro il 16 febbraio.
Per ogni lavoratore dipendente, è necessario rideterminare l’imponibile dell’anno su cui calcolare il conguaglio fiscale e quindi l’imposta definitiva dovuta.
Le operazioni di conguaglio vengono effettuate, solitamente, nel mese di dicembre oppure rinviate ai mesi di gennaio e febbraio.