La parola consulente deriva dal latino consulèntem e il suo significato etimologico è “che assiste col consiglio”.
Infatti, il consulente del lavoro è considerato uno dei più preziosi collaboratori dell’imprenditore, stante la complessità della normativa in materia di lavoro.
Questa importante figura professionale fornisce consulenza in merito a tutte le questioni concernenti il rapporto di lavoro, dalla sua genesi fino alla cessazione.
La professione del consulente del lavoro è entrata a pieno titolo tra le professioni intellettuali nel 1979 con l’entrata in vigore della Legge n. 12 del 1979.
La suddetta normativa disciplina l’ordinamento professionale, i requisiti per l’iscrizione all’Albo, le modalità relative all’esercizio della professione, l’organizzazione statutaria, le norme penali per l’esercizio abusivo della professione, l’autotutela e la disciplina interna, il segreto professionale.
Inoltre, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha previsto per tutti gli iscritti l’obbligo alla Formazione Continua, ovvero di una rigorosa forma di aggiornamento professionale di consulenza del lavoro che prevede sanzioni per il consulente che non sia in grado di dimostrare il proprio percorso di costante preparazione, studio e aggiornamento.
Per esercitare la professione è obbligatorio aver conseguito la laurea (Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, Sociologia, ecc.). In vero, il Decreto Legge n. 10/2007 ha disposto il possesso di laurea triennale o quinquennale tra i requisiti necessari per poter svolgere il praticantato di due anni presso un consulente del lavoro (ovvero un avvocato, un commercialista, un ragioniere, abilitati), propedeutico all’esame di stato che permette l’iscrizione all’albo e dunque lo svolgimento della professione.
L’attività di consulenza del lavoro concerne tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro dall’origine alla cessazione in merito ai profili giuridici, contabili e fiscali, quelli assicurativi e quelli previdenziali, l’igiene, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto della tutela della privacy.
Inoltre, il consulente è chiamato a fornire assistenza e rappresentanza all’azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo, nonché in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro; lo stesso può svolgere consulenza tecnica d’ufficio e di parte nel processi di lavoro.
Il consulente del lavoro, la cui professione è sicuramente in ascesa e strategica nel contesto lavorativo-economico odierno, stante il contesto normativo in materia del lavoro in continua evoluzione, assume una posizione cruciale tra il mondo delle imprese, dei lavoratori e degli enti pubblici, dialogando con questi soggetti al fine di offrire loro risposte certe ed immediate.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha istituito la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, riconosciuta dal Legislatore attraverso il D.Lgs. n° 276/2003, che rappresenta l’organismo di riferimento culturale per la categoria.