Si definiscono contratti co.co.pro. (Contratto di Collaborazione a Progetto) tutti quelli che sono riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, sempre nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Questi contratti sono previsti e disciplinati dall’articolo 61 del D.Lgs. 276/2003.
I contratti co.co.pro., così come tipizzati dal legislatore, sono contratti di lavoro autonomo a termine, cioè hanno una durata determinata o determinabile in quanto collegata alla realizzazione del progetto, programma o fase di esso.
Risulta, pertanto, esclusa la possibilità di contratti cocopro a tempo indeterminato scollegati da un progetto o programma di lavoro.
Il progetto, programma di lavoro o fase di esso contenuti in questa tipologia contrattuale devono essere caratterizzati dalla specificità, non potendo coincidere totalmente con l’attività principale o accessoria dell’impresa come risultante dall’oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi.
Spetta al committente l’individuazione del progetto da dedurre nel contratto cocopro, così come la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità degli stessi devono essere rimesse al collaboratore.
Ai sensi dell’articolo 62 del D.Lgs. 276/2003, i contratti co.co.pro. devono essere stipulati in forma scritta e devono contenere, ai fini della prova, l’indicazione dei seguenti elementi:
• la durata determinata o determinabile dei contratti
• il progetto o programma di lavoro, che consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato oggetto dei contratti cocopro
• il contenuto della prestazione
• le modalità di inserimento e di coordinamento del lavoratore a progetto nel contesto aziendale, senza che venga pregiudicata la sua autonomia nell’esecuzione della prestazione
• le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto
• il compenso che deve risultare proporzionale al tempo necessario per lo svolgimento del lavoro e deve essere determinato in funzione della natura del progetto, programma di lavoro o fase di esso, cioè del risultato che il collaboratore deve produrre
I contratti cocopro possono essere soggetti a rinnovi o proroghe. Inoltre, lo stesso collaboratore può essere impiegati anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.
I contratti co.co.pro. si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
Tuttavia, le parti possono risolvere il contratto prima della scadenza del termine previsto dagli stessi per giusta causa o con la modalità del preavviso.
I contratti instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto o in mancanza della forma scritta, sono considerati dei rapporti lavoro subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.