Il contratto aziendale (o contrattazione di secondo livello) viene stipulato tra rappresentanti aziendali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datore di lavoro; ha efficacia solo all’interno dell’azienda, infatti ha la funzione di integrare il CCNL per meglio rispondere ai bisogni della singola azienda e delle aziende di una determinata area territoriale.
Ad esso è affidata la disciplina delle materie delegate dal contratto nazionale e dalla legge.
Il contratto aziendale può essere stipulato su iniziativa di entrambe le parti.
A seguito della emanazione del Jobs Act e della entrata in vigore, in particolare, del decreto attuativo n. 81/2015, il contratto aziendale ha assunto un’importanze centrale nel complesso sistema delle relazioni industriali e della gestione dell’impresa.
Grazie al decreto citato, infatti, sono ormai ridottissimi i casi di intervento riservati esclusivamente alla contrattazione nazionale.
Difatti, laddove non sia menzionata una esplicita “riserva” a favore del Ccnl, il contratto aziendale può essere utilizzato per stabilire una disciplina di dettaglio, “cucita” sulle specifiche esigenze dell’azienda.
Sono numerose le possibilità di intervento del contratto collettivo aziendale previste. Tra queste si indicano, principalmente:
– La possibilità, a determinate condizioni, di intervenire sull’assegnazione di mansioni inferiori al lavoratore, sempre nell’ambito della stessa categoria;
– La possibilità di pattuire, per iscritto, nel caso di rapporto a tempo parziale, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, o relative alla variazione in aumento della sua durata, o di chiedere, entro i limiti dell’orario normale, prestazioni supplementari, cioè svolte oltre l’orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi
– La possibilità, in casi specifici, di utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
– La possibilità di derogare al limite di utilizzo di lavoro somministrato.
La validità di tali accordi è subordinata alla stipulazione da parte delle competenti rappresentanze sindacali.
Data la complessità della materia si consiglia alle aziende di avvalersi del supporto di un esperto consulente del lavoro.