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Contratto cococo

Con il contratto di co.co.co. (Collaborazione Coordinata e Continuativa) il collaboratore si impegna a compiere un’opera o un servizio in via continuativa a favore della committente e in coordinamento con quest’ultimo senza che sussista il vincolo di subordinazione.

Infatti, il contratto co.co.co., detto anche contratto parasubordinato, rappresenta una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.

I requisiti tipici di questo tipo di contratto sono:

autonomia: nel rapporto di lavoro instaurato con contratto cococo vi è un’assenza di un vincolo di subordinazione. Infatti il collaboratore decide autonomamente i tempi e le modalità di esecuzione della commessa. Unico limite all’autonomia operativa del collaboratore è il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente;

• nessuno impegno di mezzi organizzati: nel rapporto di lavoro instaurato in questo modo il collaboratore non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;

prestazione resa a favore di un committente;

rapporto unitario e continuativo: nel rapporto di lavoro instaurato con i contratti co.co.co. la continuità va ravvisata nella permanenza nel tempo del vincolo che lega il committente con il collaboratore. Qualora tale elemento fosse mancante, si delinea la fattispecie della prestazione occasionale;

personalità della prestazione: vi deve essere la prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo del collaboratore;

• nel contratto co.co.co. la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 276 del 2003, il contratto co.co.co. può essere stipulato solo per i soggetti individuati dalla legge quali:

• Componenti di organi di amministrazione e di controllo delle società e quelli che partecipano a collegi e commissioni;

• Professionisti esercenti attività per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

• Titolari di pensioni di vecchiaia;

• Collaboratori coordinati e continuativi che prestano la propria attività a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

Nel caso di rapporto di lavoro instaurato con contratto cococo vi è l’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego, tranne per i contratti instaurati con componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e con soggetti che partecipano a collegi e commissioni.

Si significa che la normativa in materia di collaborazioni coordinate e continuative ha subito importanti modifiche ad opera dei decreti attuativi Jobs Act.

Il Dlgs 81/2015, infatti, ha previsto che a far data dal 1° gennaio 2016 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” dovranno trasformarsi in rapporti di lavoro subordinato ad eccezione per le collaborazioni regolamentate negli ambiti dei contratti collettivi nazionali; le collaborazioni delle professioni intellettuali che prevedono l’iscrizione ad ordini e albi; le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

E’ possibile, tra l’altro, presso le apposite le sedi (commissioni ex art. 76 D.lgs. 276/03), ricorrere all’istituto della certificazione, con riferimento all’assenza dei requisiti di etero-organizzazione.

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