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Contratto cocopro

Il contratto co.co.pro. (Contratto a progetto) è una tipologia di contratto di lavoro che è stata introdotta con la Legge Biagi ( D.Lgs. 276 del 2003) la cui disciplina è andata a sostituire il c.d. contratto co.co.co..

L’articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 detta i requisiti qualificanti del contratto cocopro.

In vero, oltre a menzionare che il rapporto di lavoro scaturente dal contratto deve avere caratteri di collaborazione coordinata e continuativa e personale, la norma prevede la presenza dei seguenti elementi affinché un contratto possa essere ricondotto al cocopro:

– individuazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso;

autonomia nella gestione dell’attività dedotta dal contratto co.co.pro., in funzione del risultato programmato e nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Nei contratti co.co.pro. il collaboratore viene esplicitamente definito come collaboratore autonomo posto in condizione di organizzare la propria attività e il tempo di lavoro in funzione del risultato da realizzare.

Il collaboratore, secondo quanto previsto dalla disciplina, nello svolgimento in autonomia dedotta nel contratto, dovrà pur sempre rapportarsi con l’organizzazione del committente che deve valutare l’operato soltanto sulla base del risultato ottenuto senza prendere in considerazione il tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione.

Ai sensi dell’articolo 69 della c.d. Legge Biagi, il contratto cocopro instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, è considerato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.

Clausola di notevole importanza nel contratto cocopro è la durata, che non può essere a tempo indeterminato, ma determinata e dovrebbe coincidere con il tempo necessario al conseguimento del risultato del progetto.

Inoltre, nel contratto cocopro, il compenso pattuito non deve essere strettamente calcolato in base al tempo impiegato per conseguire l’obiettivo del progetto, ma deve tener conto soprattutto delle qualità professionali del lavoratore autonomo.

In linea di principio, si evidenzia che il Contratto a progetto è un contratto a forma libera che deve essere stipulato in forma scritta solo ai fini della prova.

In vero, la forma scritta assume di fatto un ruolo fondamentale ai fini dell’individuazione del progetto, programma o fase di esso oggetto del contratto.

Il contratto co.co.pro. stipulato in forma scritta deve contenere i seguenti elementi:
– la durata
– l’indicazione del progetto o programma di lavoro o fase di esso
– il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese
– le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente
– le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto

La mancanza di tali requisiti comporta la trasformazione del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si significa, da ultimo, che i contratti di collaborazione a progetto non sono più stipulabili, in base alla attuale normativa.

Infatti, secondo il decreto attuativo del Jobs Act D.l. 81/2015 a partire dal 25 giugno 2015 non possono essere instaurati rapporti di collaborazione a progetto o a partita IVA se di lavoro autonomo.

I contratti stipulati prima della suddetta data, sono rimasti in vigore fino al 31 dicembre 2015 con le vecchie disposizioni.

Dal 25 giugno, quindi gli unici rapporti di collaborazione che possono essere sottoscritti sono le collaborazioni coordinate e continuative mentre per i parasubordinati anche a progetto o a partita IVA, con prestazione di lavoro totalmente organizzata dal committente, saranno considerati lavoratori subordinati a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2016.

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