È il contratto che viene stipulato tra le associazioni sindacali dei lavoratori e il datore di lavoro (o le associazioni dei datori di lavoro).
Il Contratto Collettivo viene stipulato per regolamentare il trattamento economico e normativo da applicarsi ai rapporti di lavoro intercorrenti fra i soggetti firmatari degli accordi medesimi. Ha la finalità di regolamentare in maniera unitaria il rapporto di lavoro intercorrente tra lavoratori e datori di lavoro che operano in un determinato settore economico-produttivo.
Il contratto collettivo viene stipulato dalle contrapposte organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ed ha una duplice funzione:
- definire le condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro subordinato (parte normativa)
- disciplinare le relazioni sindacali (parte obbligatoria)
La parte obbligatoria impegna gli stessi soggetti stipulanti il contratto collettivo stesso ed è costituita dalle norme intese a regolamentare il comportamento delle associazioni sindacali stipulanti.
La parte normativa invece ha la funzione di predeterminare il contenuto dei futuri contratti individuali di lavoro ed è data dal complesso di clausole dirette ad influire sui singoli rapporti di lavoro
Il contratto collettivo di lavoro può dunque essere definito come l’accordo diretto a stabilire il trattamento minimo retributivo e le altre condizioni di lavoro cui devono conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale, nell’ambito di determinati settori di attività economica o professionale.
La tipologia di contratto collettivo applicabile in una determinata azienda viene determinato sulla base dell’attività svolta in concreto dal datore di lavoro e non su quella dell’attività esercitata dal singolo lavoratore nell’impresa.
Nel caso in cui l’imprenditore svolga due distinte attività, verranno applicati due diversi contratti collettivi solo se le attività medesime sono autonome ed indipendenti l’una dall’altra, altrimenti andrà applicato quello relativo all’attività prevalente.
Per stipulare un contratto di questo tipo è necessario che almeno una delle due parti contrapposte sia un soggetto collettivo.
Rientrano nella categoria di contratti collettivi:
- contratti collettivi nazionali, regionali, provinciali o di altro ambito territoriale
- contratti aziendali
- accordi interconfederali
Per la stipula del contratto è possibile distinguere varie fasi, tra cui:
- la proposta elaborata alla scadenza del contratto dalle organizzazioni sindacali ai fini del rinnovo del contratto
- la trattativa che spesso viene contraddistinta da momenti di contrasto tra le parti
- l’ipotesi di accordo con la quale viene formalizzato il contenuto del nuovo contratto
- la stipula del contratto con la quale i soggetti delegati sottoscrivono il contratto nella stesura definitiva
La legge lascia alle parti libertà di forma, anche se nella prassi, per consentire la certezza del diritto, è utilizzata la forma scritta.
Il contratto collettivo possiede una durata limitata nel tempo (in genere triennale) ed è rinnovabile previa una nuova trattativa sindacale.
Una volta scaduto il termine, infatti, il contratto cessa di produrre i suoi effetti e non è più vincolante per le parti anche se il lavoratore, nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto ed il suo rinnovo, conserva i diritti previsti nel contratto scaduto.
Secondo quanto contenuto nel Protocollo sulla Politica dei redditi del 23/7/1993, ai fini della tutela dei lavoratori durante le fasi del rinnovo del contratto collettivo:
- entro tre mesi prima della scadenza del contratto le parti devono presentare la piattaforma per consentire l’apertura delle trattative di rinnovo
- durante i 3 mesi che precedono la scadenza e nel mese successivo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette
- decorsi 3 mesi dalla scadenza del contratto ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto scaduto e non ancora rinnovato, sarà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione che viene definito indennità di vacanza contrattuale
L’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta alla data dell’aumento retributivo indicata nell’accordo di rinnovo, il quale solitamente prevede anche la corresponsione, in un’unica o più soluzioni, di un importo forfetario denominato una tantum a titolo di emolumenti arretrati relativi al periodo di vacanza contrattuale.