Costituisce un accordo concluso tra amministrazioni locali, parti sociali e altri eventuali soggetti avente la finalità di promuovere lo sviluppo economico e l’incremento occupazionale in territori situati in aree di crisi e sottosviluppate.
Il contratto d’area è dunque uno strumento operativo per attivare nuove iniziative imprenditoriali utili a creare nuova occupazione nei settori del turismo, dell’industria, dell’agroindustria e dei servizi attraverso:
- condizioni di flessibilità amministrativa
- investimenti qualificati
- relazioni sindacali
- condizioni di accesso al credito favorevoli
Il contratto d’ area viene promosso dalle Rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori e si applica nelle aree industriali interessate da gravi crisi occupazionali.
Il contratto d’ area viene dunque sottoscritto dalle amministrazioni statali e regionali, dagli enti locali, dalle OO.SS. e dei datori di lavoro, nonché da intermediari finanziari in grado di attivare la sovvenzione globale. Può essere sottoscritto anche da banche, altri operatori finanziari, enti pubblici e società a partecipazione pubblica.
Il contratto d’area deve indicare:
- gli obiettivi per realizzare nuove iniziative imprenditoriali
- gli interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione e allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali
- i soggetti attuatori
- i tempi e le modalità di attuazione
- le risorse finanziarie specifiche
I contratti d’area possono infine essere attivati solo se esistono aree attrezzate per insediamenti produttivi e progetti di investimento per iniziative imprenditoriali che accrescano significativamente il patrimonio produttivo dell’area in questione e dell’intera Regione, nonché un soggetto intermediario in grado di attivare sovvenzioni globali da parte della U.E.