Si evidenzia, si da ora, che tale tipologia contrattuale è stata formalmente eliminata ad opera della Legge Fornero (L. 92/2012) che ha abrogato le relative disposizioni.
E’ un contratto di lavoro finalizzato ad operare il reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratori disoccupatiriconoscendo, nel contempo, benefici di carattere contributivo a favore del datore di lavoro.
La legge prevede infatti particolari agevolazioni in caso di assunzione di lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione nonché quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, che siano iscritti nelle apposite liste speciali regionali.
Per poter fruire delle agevolazioni il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, non deve avere in atto sospensioni dal lavoro né riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione non avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle riduzioni o sospensioni.
Il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori del settore edile interessati dalla disoccupazione speciale. Poiché di regola la disoccupazione speciale è concessa per periodi inferiori a 12 mesi occorre specificare quali siano i lavoratori per i quali il trattamento può essere prolungato, tanto da raggiungere la durata prevista e rendere quindi applicabili i benefici in esame.
Si tratta dei lavoratori:
- impegnati da almeno 18 mesi in aree in cui sia accertata la sussistenza di uno stato di grave crisi occupazionale, riconducibile al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni e licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori ha superato il 70%;
- licenziati nel corso di attuazione della CIGS, che abbiano una anzianità aziendale di almeno 36 mesi, di cui 24 di lavoro effettivo;
- ai quali il trattamento speciale di disoccupazione inizialmente spettante è stato successivamente prorogato per disposizioni transitorie di legge.
Ferma restando la contribuzione ordinaria a carico del dipendente, sono previste due forme alternative di agevolazione contributiva a favore del datore di lavoro, la cui durata è parametrata al periodo di effettiva disoccupazione del lavoratore:
Riduzione contributiva pari al 75% per:
- 12 mesi, per disoccupati da meno di due anni
- 24 mesi, per disoccupati dai due ai tre anni
- 36 mesi, per disoccupati da più di tre anni
Riduzione contributiva pari al 37,55% per:
- Periodo doppio a quello di effettiva disoccupazione del lavoratore, prima del reinserimento (massimo 6 anni)
Il datore di lavoro può optare per una o per l’altra misura dell’agevolazione mediante una dichiarazione scritta da inviare agli uffici competenti insieme alla copia del contratto.
Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato in forma scritta e copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell’INPS.
L’agevolazione è, in via generale, cumulabile con altri benefici contributivi.
Essa non è applicabile ai fini del pagamento dei premi dovuti all’INAIL.
I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.