È il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio in favore di un’altra, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Nell’ordinamento italiano, il contratto d’opera è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.
Si differenzia differenza dall’appalto, in quanto mentre nell’appalto vi è una organizzazione di mezzi e di servizi nel contratto d’opera è prevalente il lavoro personale.
L’autonomia di cui gode il professionista rappresenta il tratto distintivo tra il contratto d’opera e lavoro subordinato e qualifica l’obbligazione del prestatore d’opera come obbligazione di risultato, a differenza dell’obbligazione del lavoratore subordinato che è da considerarsi tipicamente di mezzi.
La prestazione lavorativa oggetto del contratto, secondo quanto previsto dal nostro Ordinamento, deve dunque:
- consistere in un’opera oppure in un servizio
- essere prevalentemente (e non esclusivamente come nel lavoro subordinato) personale
- svolgersi senza vincolo di subordinazione
- essere compensata da un semplice corrispettivo (e non dalla retribuzione)
- essere effettuata sotto la responsabilità del prestatore per eventuali vizi e difformità dell’opera
Il corrispettivo, se non viene convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, viene stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizidella medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il committente infatti, a pena di decadenza, deve denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta.
Il committente può recedere unilateralmente dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera da:
- spese da quest’ultimo sostenute
- lavoro eseguito
- mancato guadagno
Infine, se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta.