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Contratto individuale di lavoro

Si definisce così il contratto stipulato tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro.

In relazione all’oggetto, il contratto individuale di lavoro determina l’obbligo del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa in favore del datore di lavoro.

A questo tipo di accordo si applicano le regole stabilite dal Codice Civile sui contratti in generale, salvo il caso in cui le norme disciplinanti il rapporto di lavoro non dispongano diversamente.

Come avviene per la generalità dei contratti, la validità del contratto di lavoro (o lettera d’assunzione) è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti essenziali:

  • consenso delle parti
  • causa
  • oggetto
  • forma

Nell’ipotesi in cui gli stessi manchino sin dal momento della stipulazione, il contratto è invalido.

Qualora le parti coinvolte appartengano a categorie che hanno stipulato il contratto collettivo, le condizioni pattuite nell’accordo individuale non possono essere inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, mentre sono fatte salve le condizioni di miglior favore riconosciute al singolo lavoratore.

È essenziale che entrambe le parti abbiano la capacità di essere parte o di concludere un contratto di lavoro e che non vi siano vizi nella formazione del consenso.

La capacità di prestare attività lavorativa si acquista all’età di 15 anni, in presenza delle condizioni previste dalla legge per il lavoro minorile, mentre si è capaci di concludere un contratto di lavoro al raggiungimento della maggiore età.

Perché l’accordo sia valido è necessario che la volontà espressa non sia viziata da:

  • errore, inteso come falsa rappresentazione della realtà;
  • violenza: la manifestazione di volontà deve essere espressa liberamente senza costrizioni;
  • dolo, inteso come raggiro.

La causa del contratto individuale di lavoro, cioè lo scambio tra prestazione del lavoratore e retribuzione, deve essere lecita, cioè conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Il contratto di lavoro può essere concluso anche oralmente. Qualora invece venga preferita la forma scritta (c.d. lettera di assunzione), è possibile indicare solo gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto di lavoro e rinviare la regolamentazione degli elementi accessori alla disciplina integrativa di legge e alla contrattazione collettiva.

In generale, la forma scritta eventualmente richiesta dai contratti collettivi serve unicamente ai fini della prova e non della validità del contratto: la mancanza della lettera di assunzione pone a carico del datore di lavoro la prova del contenuto del contratto, mentre la presenza della lettera pone a carico del lavoratore la dimostrazione che il contenuto è diverso da quello messo per iscritto.

All’atto dell’instaurazione del rapporto e prima dell’inizio dell’attività di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti ad informare i dipendenti in merito al contenuto del loro contratto individuale. Tale obbligo può essere assolto consegnando al lavoratore copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le seguenti informazioni:

  • identità delle parti;
  • luogo di lavoro;
  • data di inizio del rapporto;
  • durata del rapporto di lavoro;
  • inquadramento, il livello, la qualifica e le mansioni.
  • durata del periodo di prova, se previsto;
  • importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;
  • durata delle ferie retribuite;
  • orario di lavoro;
  • termini del preavviso in caso di recesso.

La modifica di elementi del contratto individuale di lavoro avvenuta dopo l’assunzione deve essere comunicata per iscritto al lavoratore entro 30 giorni, a meno che essa non derivi direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

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