La contravvenzione rientra nella categoria dei reati, insieme ai delitti.
Il codice penale disciplina specificamente l’elemento soggettivo della fattispecie disponendo, infatti, che nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa e colposa.
Mentre nei delitti il dolo rappresenta il criterio tipico d’imputazione e la colpa l’eccezione, nelle contravvenzioni è sufficiente la colpa per essere puniti.
La distinzione tra delitti e contravvenzioni ha anche altre conseguenze di rilievo, poiché varie sono le disposizioni di parte generale del codice penale che li trattano diversamente. Si possono ricordare le seguenti differenze:
- nelle contravvenzioni si risponde per colpa, non essendo necessario il dolo, mentre, di regola, nel delitto si risponde solo per dolo;
- non è configurabile il tentativo per le contravvenzioni;
- le contravvenzioni possono essere estinte prima del giudizio mediante oblazione;
- i termini per la prescrizione, sono più brevi per le contravvenzioni rispetto ai delitti;
- l’istituto della recidiva, non trova applicazione per le contravvenzioni
Il codice penale stabilisce inoltre diverse pene per delitti e contravvenzioni. Oltre alla pena detentiva (arresto) e pecuniaria (ammenda) possono essere previste per le contravvenzioni specifiche pene accessorie come:
- la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte
- la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese