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Contributo di licenziamento

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tranne per i casi di dimissioni, il datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2013 dovrà versare all’Inps un contributo chiamato Contributo di licenziamento.

Va precisato che tale contributo è dovuto anche per l’interruzione di rapporti di apprendistato.

Quanto appena detto è stato previsto dalla Riforma Fornero la quale statuisce appunto che: “In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Per il triennio 2013/2015 è escluso il contributo di licenziamento per i seguenti casi:

– licenziamenti in caso di appalti con riassunzione presso un altro datore di lavoro che continua l’attività.

– licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento e chiusura del cantiere.

In ultimo va ricordato che anche per i contratti a termine, a prescindere da quando siano stati stipulati, è previsto un contributo addizionale ASPI dell’1,40% calcolato sull’imponibile previdenziale.

Il contributo verrà restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, dopo il periodo di prova, nei limiti delle ultime sei mensilità.

A seguito di pubblicazione della Legge 25 febbraio 2015, n. 21 (c.d. Legge Milleproroghe) di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 contenente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il contributo non sarà dovuto neppure per tutto il 2016.

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