La Riforma Fornero ha stabilito, a partire dal 18 luglio 2012, una nuova procedura per l’efficacia delle dimissioni del lavoratore o della lavoratrice e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che rimangono sospese fino alla convalida.
Per le lavoratrici in gravidanza e lavoratori madri o padri durante i primi 3 anni di vita del bambino, le dimissioni o la risoluzione consensuale devono essere convalidate di fronte al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro altrimenti la risoluzione del rapporto resta sospesa.
Per la generalità dei lavoratori invece, nello stesso giorno di cessazione del rapporto bisogna trasmettere telematicamente la comunicazione di cessazione del rapporto, stampare la ricevuta e chiedere al lavoratore di sottoscriverla in calce.
Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto, ha l’obbligo di invitare il lavoratore alla convalida in forma scritta.
Se entro sette giorni dal ricevimento dell’invito il dipendente sottoscrive la ricevuta di cessazione il rapporto si chiude.
Se entro sette giorni dal ricevimento dell’invito il dipendente NON sottoscrive la ricevuta e non contesta le dimissioni, il rapporto si chiude.
Infine, se entro sette giorni dal ricevimento dell’invito il dipendente revoca le dimissioni, queste sono prive di effetto. La revoca può essere comunicata in forma scritta e il contratto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione di revoca.
Per il periodo intercorso tra recesso e revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo.
L’art. 26 del D.lgs. 151/2015 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del Lavoro competente.
Lo stesso Ministero, con la circolare n. 12 del 4 marzo scorso, ha fornito i primi chiarimenti sulla suddetta procedura telematica che è operativa dal 12 marzo 2016.
A tal fine, il lavoratore può rivolgersi a soggetti abilitati (Patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione)
Sono previste sanzioni per i datori che alterino i moduli.