Vengono definite cooperative di lavoro le imprese aventi scopo mutualistico. Lo scopo mutualistico consiste nella creazione, a beneficio dei soci, di condizioni di mercato più vantaggiose o anche semplicemente di opportunità di lavoro.
Per poter operare la cooperative devono essere costituite da un numero minimo di 9 soci ed essere iscritte in apposito albo, istituito presso il ministero delle Attività produttive. Tuttavia la legge ammette la costituzione di un particolare tipo di società cooperativa con un numero minimo di tre soci, denominata piccola società cooperativa.
Le cooperative devono definire un regolamento, approvato dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento, che deve essere depositato entro 30 giornidall’approvazione presso la DPL competente per territorio, deve contenere:
- le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci;
- il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- il richiamo espresso alle norme di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
Le cooperative si suddividono nelle seguenti categorie:
- di produzione e lavoro: impiegano l’attività lavorativa dei propri soci per la realizzazione di beni da cedere a terzi sul mercato (es.: di costruzione; manifatturiere e industriali);
- agricole: gestiscono direttamente la coltivazione del terreno e provvedono successivamente alla commercializzazione dei prodotti ottenuti;
- della pesca: esercitano la pesca (con imbarcazioni proprie o dei singoli soci, sia in acque interne che marine) o attività inerenti o accessorie alla pesca;
- sociali: perseguono finalità sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive, nelle quali inserire persone socialmente svantaggiate;
- di facchinaggio;
- di trasporto;
- miste in quanto non trovano collocazione in alcuna delle sezioni precedenti.
Tra socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due diversi rapporti giuridici:
- rapporto associativo
- rapporto di lavoro
In relazione al rapporto associativo il socio:
- concorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- partecipa all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce inoltre, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma(compresa quella della collaborazione coordinata non occasionale), con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nella cooperativa deve essere comunicata al Centro per l’impiego competente entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto, con le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Con riferimento ai trattamenti minimi, nei rapporti di lavoro subordinato le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato (lavoro autonomo o parasubordinato) e in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si fa riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con le disposizioni di legge.
Ai fini previdenziali e assistenziali le cooperative sono inquadrate in base al settore economico e merceologico di appartenenza, secondo i criteri generali previsti per la generalità delle aziende. Le aliquote contributive infatti sono in genere le stesse stabilite per i datori di lavoro secondo il settore di inquadramento.
Ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato vengono dunque garantite:
- la tutela previdenziale e assistenziale dell’ INPS prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti
- la copertura assicurativa antinfortunistica prestata dall’ INAIL