La terminologia “costo specifico” veniva utilizzata dal legislatore fiscale per la valorizzazione dei beni in natura ceduti o dati in uso ai propri lavoratori.
Questo criterio è venuto meno dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 314/1997 che ha reintrodotto il criterio del valore normale per la valutazione dei beni o dei servizi che li compongono.
I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.