L’art. 31, comma 1 della Legge Fallimentare stabilisce che tale soggetto, è colui che ha il delicato compito di amministrare il patrimonio fallimentare e di compiere tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Il curatore fallimentare viene nominato con sentenza del tribunale contestualmente alla dichiarazione di fallimento.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
– commercialisti, avvocati, ragionieri
– studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci abbiano i requisiti professionali
– coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento
Il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado del fallito, non possono essere nominati come curatore fallimentare.
Il curatore entro due giorni dalla nomina deve comunicare l’accettazione dell’incarico; in caso contrario, sarà nominato dal tribunale un altro curatore.