Il “danno biologico”, nel diritto italiano, consiste nella lesione dell’interesse all’integrità fisica della persona; un diritto costituzionalmente garantito.
Si presenta nel momento in cui vi è la presenza di una lesione fisica o psichica della persona, permanente o reversibile: è importante però, che da tale lesione, ne derivi una compromissione delle attività vitali del soggetto.
Il danno biologico è un danno di natura non patrimoniale in quanto non lede interessi patrimoniali.
Va ricordato che tale danno è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice civile.