Con la terminologia “Datore di lavoro” si indica il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore all’interno di un contratto di lavoro di tipo subordinato.
Nell’ambito del cosiddetto “sinallagma contrattuale”, il datore di lavoro è colui il quale si obbliga a corrispondere all’altra parte, ovvero il lavoratore, una retribuzione a fronte di una prestazione lavorativa.
Ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva dell’impresa essendo colui che esercita i poteri decisionali e di spesa.
E’ possibile attribuire la qualifica di datore di lavoro sia ad una persona fisica sia ad una persona giuridica, quest’ultima può inoltre essere sia pubblica che privata.
E’ opportuno precisare che spesso nella pratica, e talvolta anche nel lessico normativo, il termine “datore di lavoro” viene utilizzato come sinonimo di imprenditore. Tuttavia non tutti i datori di lavoro sono necessariamente anche imprenditori, si pensi ad esempio al caso dei datori di lavoro domestico.
Per essere un datore di lavoro, dunque, non è necessario svolgere attività d’impresa.
Ogni soggetto di diritto che opera nel campo economico o sociale può assumere la veste di datore, l’art. 2239 c.c. prevede infatti che “rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III, IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto”.
E’ plausibile ritenere, dunque, che l’art. 2239 c.c. intenda riferirsi a qualunque rapporto di lavoro in regime di subordinazione.