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Decadenza

È un istituto giuridico che determina l’estinzione di un diritto per il mancato esercizio dello stesso da parte del titolare entro un termine predeterminato.

Alla base della decadenza vi è, dunque, la fissazione di un termine perentorio da parte del legislatore o in forza di una clausola contrattuale entro cui il titolare del diritto deve esercitarlo.

Produce l’estinzione del diritto sulla base del trascorrere del tempo e dell’inerzia del titolare dello stesso. La decadenza non tiene, pertanto, conto delle circostanze soggettive che hanno portato il titolare del diritto a non esercitarlo entro il tempo prestabilito.

Alla decadenza non si applicano, a differenza della prescrizione, le norme relative all’interruzione e alla sospensione salvo che sia disposto diversamente dalla legge.

Esistono nel nostro ordinamento diverse fattispecie di decadenza.

La decadenza legale, ovvero prevista da una norma di legge, è un istituto eccezionale che deroga al principio generale secondo il quale l’esercizio dei diritti soggettivi non può essere soggetto a limiti. Per tale ragione le norme che disciplinano la decadenza legale non possono essere suscettibili di interpretazione analogica. Essa può essere prevista nell’interesse generale o in quello individuale di una delle parti.

Quando la decadenza è prevista nell’interesse generale le parti non possono rinunziarvi o modificarne il regime.

Al contrario, quando la decadenza legale è prevista a tutela di un interesse individuale le parti possono modificarne il regime o rinunziarvi.

La decadenza convenzionale (o negoziale) è quella stabilita dalle parti all’interno di un negozio giuridico. Trattandosi di diritti disponibili le parti sono libere di determinare e regolare la decadenza. Tale principio trova un unico limite all’art. 2965 c.c.: occorre che il termine stabilito non renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

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