Ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati, i datori di lavoro agricolo sono tenuti, ai sensi dell’ art. 5 del D.L.vo n. 375/93 e successive modificazioni, a presentare all’Inps la denuncia aziendale con la quale si comunica l’esatta situazione aziendale rilevabile alla data di presentazione della denuncia medesima.
Dal 2006, tale presentazione deve avvenire per via telematica e, dal 2010, utilizzando il canale ComUnica.
La denuncia aziendale deve contenere i seguenti dati:
– Ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
– Generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;
– Numero dei capi di bestiami allevati;
– Attività complementari accessorie all’attività agricola;
– Indicazione della ditta intestata al catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni Condotti;
– Parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell’azienda.
La denuncia aziendale va compilata sul modello predisposto dall’INPS e presentata entro 30 giorni dalla data di inizio attività.
Sarà erogata una sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro che ha omesso o attestato il falso sulla denuncia aziendale.
Nel caso vi siano modificazioni dei dati dichiarati, la denuncia di variazione va presentata non oltre i 30 giorni dalle avvenute modifiche.