- effettuare la denuncia di esercizio all’INAIL dichiarando la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni per
l’assicurazione contro le malattie professionali - fornire all’ INAIL tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazioni
Quando per la natura dei lavori o per la necessità dei loro inizio non fosse possibile provvedere ad effettuare la denuncia di esercizio in via preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all’inizio dei lavori.
Nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare la denuncia nei tempi prescritti dalla norma, l’INAIL, secondo quanto espressamente previsto nel successivo articolo 16 del DPR n. 1124/1965 che disciplina il contenzioso amministrativo, può diffidare il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l’adempimento.
Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso e il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto assicuratore, a decorrere dall’inizio dei lavori.