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Denuncia di esercizio Inail

La denuncia di esercizio INAIL consiste in un obbligo in capo ai datori di lavoro i quali si accingono ad aprire un’attività.
L’articolo 12 del DPR n. 1124/1965 prescrive che i datori di lavoro almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori devono provvedere:
  • effettuare la denuncia di esercizio all’INAIL dichiarando la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni per
    l’assicurazione contro le malattie professionali
  • fornire all’ INAIL tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazioni

Quando per la natura dei lavori o per la necessità dei loro inizio non fosse possibile provvedere ad effettuare la denuncia di esercizio in via preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all’inizio dei lavori.

Nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare la denuncia nei tempi prescritti dalla norma, l’INAIL, secondo quanto espressamente previsto nel successivo articolo 16 del DPR n. 1124/1965 che disciplina il contenzioso amministrativo, può diffidare il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l’adempimento.

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso e il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto assicuratore, a decorrere dall’inizio dei lavori.

Sulla base della denuncia di esercizio l’INAIL comunica al datore di lavoro il codice ditta, l’inquadramento effettuato, la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata.
Dal 1° aprile 2010 tale denuncia confluisce nella cd. ComUnica (Comunicazione Unica). Grazie infatti al coordinamento tra Camere di commercio, INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, è stato possibile avviare processi di semplificazione amministrativa che consentono di rivolgersi ad un unico polo, il Registro delle Imprese, per questo ed altri adempimenti.
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